Ecobonus 65% per le schermature solari

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Le schermature solari di fatto rientrano fra i dispositivi inclusi nel cosidetto  Ecobonus  2016 , la detrazione fiscale al 65% destinata ai lavori di riqualificazione energetica dei nostri edifici.

Ma, nello specifico, quali tipologie di prodotti soddisfano i requisiti essenziali? E quali sono i passaggi per usufruire dell’ecobonus?

Valore della normativa

La detrazione fiscale è la possibilità di ridurre le tasse dovute, ed è offerta al contribuente che ha sostenuto interventi volti a migliorare l’efficienza energetica di un edificio. Fra gli interventi soggetti all’ecobonus, rientrano oggi anche le installazioni di schermature solari, per le quali è possibile riconoscere specifiche prestazioni energetiche. D’altra parte, il loro contributo è evidente: durante l’estate, riducono l’irraggiamento solare che può generare situazioni di surriscaldamento; d’inverno, invece, attenuano le dispersioni termiche, contribuendo a mantenere inalterato il microclima domestico. Con il risultato di contenere le spese per l’aria condizionata, il riscaldamento e l’illuminazione.

Valido in tutta Europa, l’ecobonus per le schermature solari trova terreno fertile soprattutto in Italia, dove le condizioni climatiche e ambientali – basti pensare all’esposizione solare nei mesi più caldi – hanno un peso significativo sui consumi domestici.

Chi può usufruirne 

L’ecobonus è rivolto a tutti i contribuenti aventi un reddito sul quale pagare le imposte,  tra questi, figurano:

  • Le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni; Chi vanta un diritto reale sull’immobile; I condomini, se l’intervento riguarda un’area comune condominiale;
  • Gli inquilini; Chi ha l’immobile in comodato d’uso; I titolari di reddito d’impresa; Le associazioni tra professionisti; Gli enti pubblici o privati che non svolgono attività commerciale.

Cosa si intende per schermature solari

Dopo aver fatto chiarezza sui prerequisiti dell’immobile e sui soggetti che possono usufruire dell’ecobonus, è essenziale riservare uno spazio ai dispositivi oggetto della detrazione fiscale. In sostanza: cosa sono le schermature solari?

A far luce su questa definizione tecnica è ENEA, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile che, nella guida dedicata alle schermature solari [1], illustra quali caratteristiche debbano avere perché possano usufruire della detrazione fiscale al 65%:

  • Devono essere a protezione di una superficie vetrata;
  • Devono far parte in maniera stabile dell’involucro edilizio (sono quindi esclusi i dispositivi liberamente montabili e smontabili dall’utente);
  • Possono essere applicate all’interno, all’esterno o integrate alla superficie vetrata;
  • Devono essere mobili;
  • Devono essere “tecniche” (niente tende decorative, quindi).

Per quanto riguarda le schermature esterne che non sono combinate con vetrate, vengono escluse dall’ecobonus quelle poste con orientamento NORD. Per le chiusure oscuranti, invece, sono validi tutti gli orientamenti.

Aspetti fiscali

Dal punto di vista prettamente fiscale, l’ecobonus si esprime sotto forma di agevolazione con detrazione Irpef, per una quota pari al 65% delle spese sostenute, fino a un importo massimo di 60.000 euro. L’imponibile è quindi di 92.307 euro, installazione inclusa, e la detrazione si svilupperà in 10 rate annuali di pari importo.

Documentazione necessaria

Per fruire dell’ecobonus, l’utente deve espressamente richiedere al rivenditore:

  • Una schermatura solare  idonea ;
  • La dichiarazione che la stessa sia conforme alla normativa prevista;
  • La fattura con la chiara indicazione del nome del prodotto;
  • Le dimensioni della schermatura;
  • Il costo di posa;
  • Il fattore solare (G tot) di ogni schermatura

Il contribuente dovrà avere cura di conservare tali documenti, insieme a:

  • Fatture relative alle spese sostenute (costo della schermatura e dell’installazione);
  • Ricevuta del bonifico bancario o postale recante, come causale, il riferimento alla legge finanziaria 2007, completa di numero e data della fattura, oltre che dei dati del richiedente e del beneficiario del bonifico;
  • Ricevuta dell’invio effettuato all’ENEA* (ossia il codice CPID, se la documentazione è stata trasmessa via web, oppure la ricevuta della raccomandata postale);
  • Schede tecniche;
  • Originali inviati all’ENEA, firmati dal tecnico e/o dal cliente

Tale documentazione dovrà quindi essere presentata al proprio consulente fiscale (commercialista o CAAF).

* Entro 90 giorni dal termine dei lavori, l’utente ha l’obbligo di trasmettere ad ENEA la richiesta di detrazione, comprensiva della scheda descrittiva dell’intervento. Per l’invio delle richieste, è possibile collegarsi al portale dedicato.

Fonti:
[1] http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/tecno/schermature_solari.pdf

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